Titolo esecutivo e precetto, cosa dicono le Sentenze e cosa emerge dalle stesse
Sentenza della Cassazione
Secondo la Cassazione che con sentenza del 14.7.2015 n. 14653 ha stabilito che l’art. 477 cpc non ha valore impositivo dell’obbligo di notificare il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano in precedenza stati entrambi già notificati, individua invece l’obbligo qualora alla persona successivamente defunta non sia stato notificato ne’ l’uno ne’ l’altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non il precetto.
Il recupero coattivo di Credito
In tema di titolo esecutivo e precetto – che come detto possono essere anche stati separati nella notifica e non solo in caso di persone defunte ed eredi-famigliari – la successiva esecuzione forzata può subire un rallentamento qualora vi fossero dei comproprietari che possono anche durante il procedimento di esecuzione forzata dare vita ad una divisione della proprietà o del bene richiamandosi all’ex art. 600 cpc.
Vi è anche la situazione in cui il bene pignorato sia in comproprietà tra due coniugi e quindi tale comproprietà fa sorgere un altro problema relativo all’esecuzione forzata. Quello secondo cui si potrebbe dividere il bene in una quota o se al contrario vada applicata tale esecuzione sull’intero bene andando così a riconoscere all’altro coniuge un credito (procedura verso terzi).
Morte del soggetto debitore
In tale circostanza il creditore potrà continuare l’esecuzione rivolgendosi agli eredi.
Quando si profila un esecuzione forzata verso gli eredi, la situazione diventa complessa, facendo sorgere questioni sostanziali, nelle quali il creditore per poter procedere deve provare la proprietà del bene esecutato prima al de cuius poi all’erede.
Oltre a dover fornire tali prove e allungando i tempi, dovrà anche provare l’acquisto del titolo di erede, in pratica dovrà dimostrare che ci sia accettazione dell’eredità, perché in assenza di questa che sia essa espressa o tacita, l’esecuzione verrà bloccata per carenza di legittimazione passiva.